Sul balzello SCF la Confesercenti è con le imprese

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Sul caso SCF Confesercenti a fianco delle imprese

Confesercenti sul caso Scf sta difendendo da tempo, anche legalmente, gli associati (c’è una causa pilota nazionale che riguarda albergatori di Cervia). L’obiettivo della Confesercenti è di difendere le categorie da questo ulteriore balzello, dovuto ad una interpretazione normativa che stiamo contestando. Scf, società consortile fonografici, che riunisce molte grandi case discografiche e produttori del paese, citando alcuni articoli della “preistorica” legge sul diritto di autore, chiede ad albergatori, operatori di pubblici esercizi, stabilimenti balneari e ora anche ad altri commercianti, il pagamento dei diritti connessi, correlati al diritto d’autore, per l’utilizzo di dischi o apparecchi analoghi (fonogrammi). Esiste in effetti una normativa che in qualche caso prevede quanto richiesto da Scf, ma Confesercenti sostiene che la pretesa di questa nuova tassa nei confronti delle proprie imprese sia avanzata impropriamente e con diverse forzature. Ci sono perciò dei consistenti dubbi sull’obbligo di pagare i diritti connessi ad Scf (anche se c’è la possibilità di essere chiamati a rispondere del pagamento) e gli operatori possono quindi scegliere che strada seguire, sapendo di avere al proprio fianco il supporto dell’associazione. Per fare qualche esempio, se un hotel mette a disposizione delle camere dei televisori, non sta utilizzando direttamente alcun supporto fonografico: cd, dvd, videocassetta. Questo vale anche per la trasmissione di musica tramite filodiffusione radiofonica. Nel caso in cui venga utilizzato qualche supporto fonografico, a differenza di quanto afferma Scf, il suo utilizzo non è a scopo di lucro, ragion per cui, ad avviso di Confesercenti, non è applicabile la norma. Occorre rifarsi quindi ad un altro articolo della stessa legge, il quale prevede la corresponsione di un “equo compenso” da parte delle imprese quando la riproduzione al pubblico è effettuata senza scopo di lucro. La misura dell’”equo compenso” per i “diritti fonografici”, secondo il decreto legislativo che nel 1994 ha introdotto questo nuovo articolo, avrebbe dovuto essere determinato da un apposito regolamento, che però fino ad ora non è stato mai emanato. Solo in via secondaria le parti avrebbero potuto stipulare diversi accordi; ma quanto a questi “diversi accordi tra le parti” non esiste alcuna convenzione tra Scf e Confesercenti. Per cui in questo vuoto normativo, per la riproduzione non a scopo di lucro, il diritto connesso non può essere rivendicato nei confronti degli associati di Confesercenti, anzi diventa una vera e propria forzatura riproporre a tutti gli operatori le tariffe concordate da Scf con altre associazioni. Quindi, visto il contenzioso interpretativo della norma, pur lasciando la scelta agli associati di decidere se pagare o meno, la Confesercenti contesta questo ulteriore balzello che andrebbe ad aggiungersi alle altre numerose e gravose imposte pagate sulla medesima materia.
Armando Casabianca, presidente Confesercenti Cesenate
 

Cesena, 3 febbraio 2010