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13 ottobre 2017
Infortuni inferiori a 3 giorni: dal 12 ottobre obbligo di comunicazione all’I.N.A.I.
Il suddetto adempimento entra in vigore dal 12 ottobre, mentre fino al 11 ottobre gli infortuni sul lavoro fino a 3 giorni erano esclusi dall'obbligo di comunicazione all’I.N.A.I.L.
A fini statistici e informativi, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare telematicamente all’I.N.A.I.L., entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Il suddetto adempimento entra in vigore dal 12 ottobre 2017, mentre fino al 11 ottobre 2017 gli infortuni sul lavoro fino a 3 giorni erano esclusi da qualsiasi obbligo di comunicazione all’I.N.A.I.L..
Si tratta di infortuni sul lavoro il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare l’indennità economica da parte dell’I.N.A.I.L..
Pertanto qualora avvengano infortuni sul lavoro al personale assicurato (dipendenti, familiari collaboratori, soci di società, titolari artigiani, stagisti, tirocinanti,) che comportino l’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento, dovrà immediatamente darne comunicazione all’ufficio “gestione ed amministrazione del personale” di Confesercenti che si occuperà di effettuare la comunicazione all’I.N.A.I.L..

La violazione dell’obbligo (mancata o tardiva comunicazione all’I.N.A.I.L.) prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, invece la mancata comunicazione o tardiva comunicazione degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro superiori a 3 giorni è punita con la sanzione amministrativa da 1.096 a 4.932 euro.