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03 ottobre 2016
Novità in materia di lavoro accessorio (cosiddetti voucher)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo con il quale sono state apportate modifiche ad alcune norme contenute nel “Jobs Act”.
Fra le principali novità si segnalano le modifiche apportate al lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) che sono essenzialmente:
• La prima variazione è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Così come già previsto per i “contratti intermittenti o a chiamata”, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.
• Le correzioni introdotte hanno l’obiettivo di garantire la piena tracciabilità dei buoni lavoro, grazie all’obbligo di indicazione della durata della prestazione. Per durata si deve intendere il numero di ore per le quali il committente ritiene effettivamente impiegare il lavoratore accessorio.
• In attesa di chiarimenti Ministeriali, pare che la comunicazione preventiva (almeno 60 minuti prima) debba essere effettuata per ogni giorno in cui il committente richieda la prestazione del lavoratore accessorio. Sarà possibile attivare i voucher anche per più giorni ma a condizione che corrispondano effettivamente a quelli nei quali il lavoratore effettuerà la propria prestazione.
• In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da € 400 a € 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione, che in pratica sarà pari al doppio del minimo quindi € 800. A titolo esemplificativo, qualora sia stata dichiarata preventivamente una prestazione di 2 ore poi il lavoratore venga invece impiegato per 4 ore, verrà applicata la sanzione di 800 €.
• La mancata richiesta di accreditamento all’I.N.P.S. ed il mancato acquisto di voucher, comporterà l’applicazione della sanzione per il “lavoro nero” ed il soggetto non potrà essere considerato lavoratore accessorio, ma normale lavoratore subordinato a tempo indeterminato. Inoltre sono necessari chiarimenti Ministeriali anche in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale prevista per chi occupa personale “in nero” in misura pari o superiore al 20% del personale trovato al lavoro.
• Il mancato pagamento di ore o giornate, pur in presenza di comunicazione preventiva, comporterà la trasformazione della prestazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
• Le nuove disposizioni sopra indicate entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto legislativo.

In attesa dei necessari chiarimenti interpretativi da parte del Ministero, soprattutto sull’apparato sanzionatorio i nostri uffici gestione ed amministrazione del personale sono a disposizione.