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14 dicembre 2017
Per le imprese che hanno dipendenti: l’elemento economico di garanzia
Confermato all’atto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore commercio (sottoscritto il 12 luglio 2016) l’“Elemento economico di garanzia”
Confermato all’atto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore commercio (sottoscritto il 12 luglio 2016) l’“Elemento economico di garanzia” è una forma di retribuzione che deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti occupati in aziende nelle quali non sia stato sottoscritto un contratto integrativo aziendale o territoriale (detto anche contratto di secondo livello) o ai dipendenti ai quali non sia stato applicato un trattamento di miglior favore rispetto ai minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Spetta solo ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso gli apprendisti, che siano in forza alla data del 1 novembre 2017 e che siano stati assunti o trasformati a tempo indeterminato da almeno sei mesi, quindi dal 1 maggio 2017 o da altra data a questa precedente.
Pertanto non spetta a tutti coloro che non sono più in forza alla data del 1 novembre 2017, non è dovuto a coloro che sono stati assunti dopo il 1° maggio 2017 o che sono tuttora occupati con un contratto di lavoro a tempo determinato, anche se assunti da oltre sei mesi.

Per il calcolo e la determinazione dell’importo occorre analizzare il periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2017, pari a 34 mesi. Questo significa che l’importo deve essere calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa di ciascun dipendente nel suddetto periodo. Per gli assunti in corso di mese il rateo mensile intero matura per prestazione lavorativa pari ad almeno 15 giorni di calendario.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale il premio verrà calcolato in proporzione in base alla percentuale dell’orario di lavoro svolto rispetto a chi lavora a tempo pieno.
L’entità dell’elemento economico di garanzia varia in base al livello di inquadramento posseduto da ciascun dipendente alla data del 1 novembre 2017.

L’importo muta anche in base alle dimensioni dell’azienda alla data del 1 novembre 2017, con somme più ridotte per le ditte che occupano fino a 10 dipendenti.
L’Elemento Economico di Garanzia dovrà essere pagato insieme alla retribuzione relativa al mese di dicembre 2017.

A titolo esemplificativo, un dipendente in forza al 1 novembre 2017 ed assunto prima del 1 gennaio 2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con inquadramento al 4° livello (esempio commessa, magazziniere, ecc.) in un’azienda che alla data del 1 novembre 2017 occupava fino a 10 dipendenti, avrà diritto ad un importo lordo complessivo di € 80 che corrispondono ad € 2,35 al mese per ogni mese del periodo da 1 gennaio 2015 a 31 ottobre 2017.

La somma erogata non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o di contratto, compreso il trattamento di fine rapporto.