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08 luglio 2019
Emissione fatture: dal primo luglio scatta l'obbligo di emissione entro 12 giorni
Il mancato rispetto dei 12 giorni, comporta una sanzione proporzionale all'imposta contenuta nella fattura o al corrispettivo, se fatture con operazioni non imponibili o esenti.
Dal primo luglio l’emissione (invio) delle fatture deve essere eseguita entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (incasso/ termine prestazione di servizio).
La data fattura individua la data di effettuazione dell’operazione.
La data di invio al sistema SDI individua la data di emissione.

Esempio:
Incasso beni venduti o prestazioni di servizio eseguite in data 5 luglio 2019
1) Si può fare subito la fattura e inviarla entro il 17 luglio (data fattura 05/07/19)
2) Si può emettere la fattura il 10 luglio con data fattura 5 luglio, e inviarla sempre entro il 17 luglio. (il file elettronico avrà data fattura=05/07/19 e data emissione/invio=17/07/19)

Le fatture cartacee, per chi le può ancora emettere, devono contenere entrambe le date, che possono anche coincidere (data fattura 10/07/2019 - data emissione 10/07/2019), ma che non devono superare i 12 giorni‼

Fatture differite
Indicare come data fattura l’ultima operazione effettuata con DDT, mentre l’invio dovrà essere eseguito entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Esempio:
DDT del 10/07 – del 16/07 – del 20/07 – del 29/07
Indicare come data fattura il 29/07/2019 ed effettuare l’invio a SDI entro il 15 agosto.

Fatture differite cartacee
La data fattura deve riportare la data dell’ultima operazione, mentre la data di emissione dovrà essere una data entro il 15 del mese successivo.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei 12 giorni, comporta una sanzione proporzionale all’imposta contenuta nella fattura o al corrispettivo, se fatture con operazioni non imponibili o esenti.