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19 dicembre 2017
Shopper di plastica: nuovo divieto di cessione gratuita al cliente
Dal 1°gennaio 2018 le sportine per la spesa non potranno più essere omaggiate ai clienti ma dovranno essere cedute esclusivamente a pagamento e con l’indicazione della voce distinta sullo scontrino fiscale o fattura.
L’obbligo di far pagare le sportine e di esporne la voce distinta per ogni singola unità sullo scontrino, riguarda sia le borse monouso che quelle riutilizzabili. Restano escluse da questo obbligo le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

ASPETTI FISCALE RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE DEL PREZZO

Considerato che l’aliquota iva della cessione delle borse di plastica è il 22%, sarà necessario adeguare il registratore di cassa riservando un “reparto” a questa operazione in quanto la norma precisa l’obbligo di “indicazione della voce distinta”. Si raccomanda alle imprese interessate di avvisare il tecnico addetto alla manutenzione del registratore di cassa con congruo anticipo, rendendosi presumibilmente necessario un intervento per l’adeguamento. Dal punto di vista ambientale si ricorda inoltre che la nuova disciplina prevede che, sempre dal 1° gennaio 2018, tutte le buste per la spesa, quindi anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri (compresi quelli che si utilizzano per pesare i prodotti ortofrutticoli) debbano essere biodegradabili e compostabili. La nuova legge ha inoltre abrogato diverse disposizioni vigenti nel nostro paese in tema di commercializ-zazione di sacchi per l’asporto ed ha introdotto alcuni nuovi articoli al codice dell’ambiente. Al fine di ridurre in maniera importante l’utilizzo di borse di plastica che non abbiano le caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata uni en 13432:2002, l’art. 226-Ter pre-vede la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero (quelle con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron) richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi (in pratica le bustine che nei reparti dell’ortofrutta vengono utilizzate per prelevare e pesare frutta e verdura e quelle che, in generale, vengono utilizzate per imballare gli alimenti sfusi).

La riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero avrà le seguenti tempistiche:
A) dal 01/01/2018 possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%;
B) dal 01/01/2020 il contenuto minimo di materia prima rinnovabile deve essere almeno il 50%;
C) dal 1° gennaio 2021 tale contenuto minimo dovrà essere almeno del 60%. Al fine di una corretta informazione ai consumatori, i produttori devono apporre sulle borse, oltre ai pro pri elementi identificativi, anche diciture idonee dimostrare che le borse prodotte sono conformi ad una delle tipologie commercializzabili.

Rimangono commercializzabili le borse di plastica biodegradabili e compostabili quindi quelle conformi alla norma nazionale uni en 13432:2002 (le shopper monouso) e quelle riutilizzabili con le seguenti caratteristiche (art. 226-Bis): 
A) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) Con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) Con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

B) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) Con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) Con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica ri-ciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

È quindi vietata la commercializzazione delle borse di plastica (borse con o senza manici fornite ai con-sumatori per il trasporto di merci o prodotti) in materiale leggero (con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron) e delle altre borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche previste. 
Si evidenzia che sono escluse dalla norma le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri. 
La violazione delle disposizioni di legge (artt. 226-Bis e 226-ter) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 A € 25.000,00, che può essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi. 

È quindi fondamentale che le attività che utilizzano le suddette tipologie di borse all’interno dei propri esercizi, si accertino di acquistare articoli conformi alle vigenti normative.