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16 marzo 2018
Sospensione conio monete da 1 e 2 centesimi e arrotondamenti
A decorrere dal 1° gennaio 2018, è sospeso il conio da parte del nostro Paese di monete metalliche di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro.
Le monete in circolazione aventi il predetto valore rimangono in corso legale.

Durante il periodo di sospensione del conio, quando il pagamento è effettuato integralmente in contanti, l’importo da pagare va arrotondato, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.

- 1 e 2 centesimi: a zero centesimi;
- 3 e 4 centesimi: a cinque centesimi;
- 6 e 7 centesimi: a cinque centesimi;
- 8 e 9 centesimi: a dieci centesimi.


Dunque, ad esempio, se l’importo complessivo da pagare fosse pari ad euro 5,52, lo stesso sarà arrotondato ad euro 5,50; se fosse pari a 5,54 andrà arrotondato a 5,55. L’arrotondamento va fatto sempre e solo sull’importo complessivo dell’acquisto da parte del cliente (e non sui singoli prodotti se il cliente ne acquista più di uno). Anche a seguito degli arrotondamenti, si potranno comunque continuare ad utilizzare le monete da 1 e 2 centesimi, per raggiungere l’importo di 5 centesimi. Non si procede invece ad arrotondamenti in caso di pagamento con moneta elettronica o comunque utilizzando una modalità di pagamento diversa dal contante).